Dott.ssa T. Vai

Servizio Prevenzione Sicurezza

 

Ambienti di Lavoro - ASL Milano

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La sorveglianza sanitaria:

 

cosa dice la norma, cosa succede nella

 

applicazione concreta.

 

 

Assemblea Regionale RLS FILCAMS

Milano 13 aprile 2010

 

   

____________________________________________________________  

 

 

 

Articolo 2 – Definizioni

_________________________

 

o     «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

Cioè non è un “pacchetto” standard

____________________________________________

 

 

Articolo 15 - Misure generali di tutela

_________________________

 

o     1.  n) il controllo sanitario dei lavoratori;

 

o     1. m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

 

o     2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le misure generali sono i principi di riferimento per tutto quanto segue

_____________________________________________

 

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

_________________________

 

Una parte della gestione della sorveglianza sanitaria è affidata anche al datore di lavoro/dirigente

           g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste

           dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico

           competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel

           presente decreto;

            (Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)

 

o     1. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

            (Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)

 

o     1. bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

            (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

_____________________________________________

 

 

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

_________________________

 

o     2. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

            (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

_____________________________________________

 

   

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

_________________________

 

  1. Il medico competente:

 

o     a) collabora alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

 

o     b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici

            (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)

 

o     c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)

 

o     e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

            (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800  euro)

 

o     g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti (... ) Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

            (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)

 

o     h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

            (Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

 

o     i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, (…) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

            (Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

 

o     l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno

            (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600  euro)

_____________________________________________

 

 

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

_________________________

 

o     1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

 

      (Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e

      sicurezza sul lavoro:

      C 8 m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione

      del rischio da stress  

            lavoro-correlato.

La valutazione dei rischi e la identificazione delle esposizioni per le diverse mansioni è la base sia per le azioni preventive che risarcitorie

 

o     2 f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

_____________________________________________

 

 

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

_________________________

 

o     1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con (…) il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

            (Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)

 

o     2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

o     3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata rispetto ….  a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

      A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

_____________________________________________

 

 

Articolo 35 - Riunione periodica

_________________________

 

o     2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

            b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della

            sorveglianza sanitaria;

            (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)

 

  1. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

            (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per

            il datore di lavoro – dirigente)

_____________________________________________

 

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

_________________________

 

1.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

 

o     a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

 

o     b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

 

o     2. La sorveglianza sanitaria comprende:

 

o     a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (idoneità alla mansione specifica);

 

o     b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori (idoneità alla mansione specifica).

 

            Periodicità:  prevista dalla normativa o una volta l’anno.

 

o     c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta (idoneità alla mansione specifica);

 

o     d) visita medica in occasione del cambio della mansione (idoneità alla mansione specifica);

 

o     e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;

 

o     e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

 

o     e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (idoneità alla mansione).

 

o     4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

 Cioè l’organizzazione ed i costi, compresi quelli del tempo dedicato,

 sono a carico dell’impresa.

 

o     5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (…) secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3° del D.Lg. n. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato

      (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il

      medico competente)

 

o     6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

      a) idoneità;

      b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con

          prescrizioni o limitazioni;

      c) inidoneità temporanea;

      d) inidoneità permanente.

 

o     6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

      (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il

      medico competente)

 

o     7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

 

o     9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

            (il datore di lavoro può richiedere per i lavoratori non

            assoggettati a sorveglianza sanitaria la verifica dell’idoneità a

            medici del lavoro pubblici a norma dell’art. 5 legge 300 –

            Statuto dei lavoratori)

_____________________________________________

 

 

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

_________________________

 

o     c) è consultato sulla designazione (…) del medico competente;

o     e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, (…) agli infortuni ed alle malattie professionali;

 

Vedi anche “art. 35 riunione periodica” dove è prevista anche l’informazione sui risultati della sorveglianza sanitaria e loro significato

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La sorveglianza sanitaria - cosa dice la norma, cosa succede nell'applicazione concreta..
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La sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità

   

di  Marco Bottazzi

 

 

         Il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa vede un coinvolgimento globale del medico-competente (analisi DVR, sopralluogo annuale, riunione periodica, relazione sanitaria annuale, organizzazione del P.S., formazione e informazione, attuazione di programmi di promozione della salute) e, dunque, la sorveglianza sanitaria1 è solo uno dei momenti, pur se il più noto, di tale coinvolgimento.

 

          La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui la VDR evidenzi un rischio per la salute e tale rischio rientri fra quelli per cui vige previsione normativa.

 

          Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

 

 168: movimentazione manuale di carichi;

 

 176; videoterminali;

 

 185: agenti fisici;

 

 196; rumore;

 

 204: vibrazioni;

 

 211: campi elettromagnetici;

 

 218: radiazioni ottiche;

 

 229: agenti chimici;

 

 242: agenti cancerogeni e mutageni;

 

 259: amianto;

 

 279.281: agenti biologici.

 

          Ricordiamo che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

 

          Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4). Le visite di cui al D.Lgs. 81 hanno, dunque, un carattere sia preventivo che periodico.

 

La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 viene effettuata;

 

1) preventivamente da espletare cioè prima dell'immissione alla

    mansione a rischio per constatare l'assenza di controindicazioni al 

    lavoro cui i lavoratori sono destinati.

 

   

   1 La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello

   stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai

   fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

   (articolo 2 lettera m D.Lgs. 81/2008).

 

 

2)  periodicamente a determinati intervalli di tempo durante il

      rapporto di lavoro per controllare che l'esposizione ai rischi 

      non abbia prodotto danni ma anche per evidenziare effetti 

      precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

      sia periodico e verificare, dunque, la permanenza dell'idoneità

      lavorativa.

 

3)  in occasione del cambio di mansione;

 

4)  su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se il lavoratore  

      ritiene che le sue condizioni di salute siano suscettibili di

      peggioramento a causa dell'attività lavorativa e la stessa sia 

      ritenuta dal mc correlata ai rischi;

 

5)  alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

         Il recente decreto legislativo 106 all''articolo 26 (che introduce modifiche all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008) ha abolito il divieto all'effettuazione da parte del datore di lavoro (tramite il medico competente) delle visite in fase di preassunzione. In tal modo la visita “preventiva in fase preassuntiva” viene a coincidere con la visita di

idoneità alla mansione specifica.

 

          La norma prevede la possibilità che tali visite preventive in fase preassuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL.

La visita preassuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria.

 

          Nel caso in cui la visita medica preassuntiva sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso “entro trenta giorno dalla data di comunicazione del giudizio medesimo” all'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

          A fronte di questa innovazione normativa appare fondamentale ribadire che il giudizio di idoneità (anche quello espresso in fase preassuntiva) è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non possa determinare un danno alla salute del lavoratore.

 

          E', dunque, chiaro che non devono incidere sulla formulazione del giudizio altri fattori, quali ad esempio: la titolarità dei benefici di cui alla legge 104, la previsione di una maggiore morbilità da quadri patologici non interferenti con il lavoro ecc.

 

           La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.

 

         Anche in questo caso la visita dopo “lunga malattia” presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, in assenza di tale presupposto tale visita dovrà essere considerata illegittima.

 

          Il decreto indica che l'assenza dal lavoro deve essere stata motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico competente deve essere effettuato dopo assenza per:

 

     1) malattia comune;

 

     2) infortunio

 

     3) malattia professionale;

 

     4) incidente grave.

 

         La normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro include la sorveglianza sanitaria fra le misure generali di tutela della salute e tale sorveglianza viene posta nella parte finale di una sequenza che è, anche, indicativa di una gerarchia e di una priorità d'intervento che privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio.

 

         La sorveglianza sanitaria effettuata dal “medico competente”, previsto e definito nelle sue caratteristiche professionali, è obbligatoria se dalla valutazione dei rischi sono emerse esposizioni per le quali la normativa vigente ne preveda l'obbligo e per i soli lavoratori esposti.

 

        Tale normativa va tenuta distinta da quelle leggi speciali che prevedono l'ottenimento di particolari “tessere-patenti-abilitazioni”.

 

         A questo secondo gruppo dobbiamo, poi, aggiungere alcune categorie di lavoratori impegnati in attività di lavoro che richiedono efficienza fisica e psichica per la complessità dei compiti e le responsabilità che ne derivano: ferrovie, navigazione, portuali, guida di autoveicoli per trasporto persone, ecc. e per i quali i due regimi si sovrappongono.

 

         In tutti gli altri casi il datore di lavoro ha la possibilità, per il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 5 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) di richiedere alla struttura pubblica un giudizio ed un accertamento sull'idoneità al lavoro, come pure sull'infermità per malattia o infortunio del dipendente.

 

         L'attività del medico competente è subordinata all'ottenimento del consenso all'atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto, ottenimento che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario finalizzato. Naturalmente il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari.

 

        Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico-competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto.

 

      Il medico-competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:

 

• a)  una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere 

       condizioni patologiche che potrebbero trarre danno

       dall'espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano

       quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi

       sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro e/o sull'uomo;

 

• b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al

       rischio professionale – come l'obbligo dell'uso di mezzi di

       protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono 

       negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di  

       lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di 

       indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno

       biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere

       carattere temporaneo o permanente;

 

c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, 

       sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio- 

       trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l'impegno

       funzionale richiesto dall'espletamento della mansione si rivolge  

       ad organi già menomati. Tale non- idoneità potrà avere carattere

       temporaneo o permanente.

 

       Nel caso di espressione di una temporaneità del giudizio il medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio (art.41 comma 7).

 

         Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9). La normativa chiarisce che è ammesso il ricorso anche in caso di giudizio di idoneità.

 

         L'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 indica che nel caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro debba adibire il lavoratore “ove possibile” ad altra mansione compatibile con lo stato di salute.

 

         L'accento posto dalla normativa sull'ambiente di lavoro comporta che l'idoneità non possa essere concessa in astratto ad una determinata mansione, ma va riferita quella mansione, in quel posto di lavoro, in quella fabbrica in cui esiste una precisa

organizzazione del lavoro che determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi.

 

         E a questo il medico viene indirizzato dall'obbligo, che gli deriva per legge, di visitare periodicamente i posti di lavoro.

 

         Il giudizio d'idoneità, oltre a risvolti prettamente sanitari, può comportare conseguenze gravi per il lavoratore; infatti l' idoneità fisica, come più volte ribadito dalla Cassazione, deve essere riferita al possesso da parte del lavoratore delle capacità comunemente necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto di lavoro.

 

         Il contratto di lavoro è pertanto un negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato da una reciprocità tra attività lavorativa e retribuzione, in cui ciascuna parte deve la sua prestazione solo se l'altra rende la propria: dunque lo stipendio in cambio della prestazione d'opera.

 

         La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la non idoneità permanente consenta il recesso del contratto. Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all'interno dell'azienda in attività confacenti anche di livello inferiore.

 

         Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda una adeguata collocazione del dipendente e che si pervenga a definire delle misure di sostegno che favoriscano il mantenimento in azienda del lavoratore, e questo ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può presumere temporanea anche se di lunga durata.

 

         Per pervenire a tale risultato occorre che il medico competente attui ogni sforzo per uscire dalla consuetudine di formulare giudizi generici e, invece, pervenga ad adottare espressioni del tipo “idoneo limitatamente a..” seguite dall'elencazione dei compiti ancora possibili o dall'espressione delle condizioni di rischio ancora accettabili.

 

         Ma sopratutto nel caso di inidoneità parziale, sia temporanea che permanente, il medico deve indicare quali siano i compiti e (o le esposizioni) che vanno evitate e, dunque, quale è il campo delle residue idoneità.

 

         L'obiettivo prospettabile deve essere il pieno e proficuo inserimento nel proprio lavoro anche dei soggetti portatori di ridotte capacità lavorative, posto che le condizioni lavorative siano idonee o che vengano rese tali ad accogliere tutti i lavoratori.

    

         Deve essere chiaro che la visita medica non è diretta a selezionare soggetti superdotati e che in nessun modo essa può ridurre l'impegno a realizzare le migliori condizioni di sicurezza, igiene e benessere sul posto di lavoro.

                                                                                                                                     

         In sede di visita preassuntiva occorrerà anche indagare sulla presenza di eventuali patologie - professionali e non - che potrebbero avere un peggioramento in conseguenza della esposizione in ambiente lavorativo, ma anche sulle condizioni di salute legate a problemi di suscettibilità individuale (quando ricorrano gli estremi di legge) avendo chiaro che in questi il giudizio finale può e deve essere associato al ricorso alle diverse forme di prescrizione: dispositivi di protezione individuale (DPI), tempi, ecc.

 

        Il medico competente è gravato dagli obblighi comuni a tutti i medici ed in particolare:

 

1) obbligo di referto ai sensi degli articoli 365 c.p. e 334 c.p.p.;

 

2) obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 139 del dpr 1124/65

    delle malattie ricomprese nelle liste delle malattie

    possibili/probabili di origine lavorativa;

 

3) obbligo ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico INAIL di fornire al

    datore di lavoro la certificazione della malattia professionale,

    certificazione che poi il datore di lavoro deve inviare all'Istituto

    assicuratore.

 

         Tale insieme di obblighi deve essere presente al medico competente, che nel momento in cui formula un giudizio di non-idoneità per una sopraggiunta patologia ha l'obbligo di valutare se detta patologia sia in relazione con l'esposizione lavorativa e, dunque, sia necessario valutare anche la necessità di un riesame delle misure di prevenzione attuate.

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