16 anni a 2 Manager ritenuti colpevoli:
- il magnate svizzero Schidheiny e
il noto barone belga De Cartier
- video-parere del
PM Raffaele Guariniello
14 febbraio 2012
Camionista morto sul lavoro
Condannata Esselunga perché ha risparmiato sulla sicurezza e questo risparmio ha causato la morte di Claudio Birolini, che il 26 ottobre 2009 è rimasto schiacciato dal camion che doveva scaricare nel supermercato in via Washington a Milano.
Per questa morte l'Esselunga ha patteggiato 223mila euro di pena pecuniaria, mentre il vicepresidente (con delega alla
sicurezza) Paolo De Gennis e il responsabile della direzione logistica Aldo Botta un anno di reclusione con la condizionale, così come Filippo Capozi, il legale rappresentante dell'omonima ditta
di autotrasporti per il quale lavorava la vittima.
Le pene concordate con il pubblico ministero Francesca Celle tengono conto del risarcimento versato da Esselunga e Capozi in via stragiudiziale ai familiari della vittima, che hanno ritirato la
loro costituzione come parti civili.
I patteggiamenti sono stati accolti dal giudice per l'udienza preliminare Andrea Ghinetti, che ha inoltre rinviato a giudizio altri quattro dirigenti Esselunga.
Rigettata, la richiesta presentata dalla Cgil di costituirsi parte civile in qualità di sindacato che tutela i lavoratori.
Nel caso di un infortunio legato ad una carenza strutturale e non organizzativa la responsabilita’ grava sul datore di lavoro e non su altre figure intermedie a meno che queste non siano state dotate di una delega valida. Di G.Porreca.
Cassazione - Differenza di responsabilit
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Responsabilità del Presidente della cooperativa P. Service (S.P.) e del legale rappresentante della società D. spa (F.A.) (legati da un contratto di fornitura di servizi) per la morte di un lavoratore dipendente della P. Service.
L'addebito consiste, quanto al primo imputato, nell'aver omesso di verificare che le aparecchiature (carrello elevatore), utilizzate dal proprio dipendente anche presso terzi e l'ambiente di lavoro nel quale lo stesso dipendente operava fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, quanto al secondo, avente l'obbligo della cooperazione con il primo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nell'aver omesso di predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro, omettendo di
svolgere un'accurata valutazione dei rischi e consentendo l'uso di un carrello non a norma di legge e privo di dispositivi di sicurezza, omettendo anche la necessaria segnaletica di ostacoli e di pericolo.
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre
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Sono state depositate le 500 pagine (circa) con le motivazioni della sentenza del processo Thyssenkrupp, del 14 aprile 2011 e depositata il 14 novembre 2011, relativo alla morte di sette operai avvenuta nella notte del 6 dicembre 2007. La sentenza ha condannato l'amministratore delegato Herald Espenhahn a 16 anni di reclusione per omicidio volontario e altri 5 dirigenti. |
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16 aprile 2011
Sentenza di condanna per il rogo Thyssen Krupp
La Corte d’Assise di Torino ha condannato a: 16 anni e mezzo per omicidio volontario l’amministratore delegato della Thyssen Krupp Harald Espenhahn; 13 anni e 6 mesi a Cosimo Cafueri, responsabile della sicurezza, Giuseppe Salerno, responsabile dello stabilimento torinese, Gerald Priegnitz e Marco Pucci, membri del comitato esecutivo dell’azienda, mentre per un altro dirigente, Daniele Moroni, la pena è di 10 anni e 10 mesi.
Per i familiari dei sette operai morti la notte del 6 dicembre 2007, a causa di un incendio sulla linea cinque delle acciaierie Thyssen Krupp di Torino, è arrivato il giorno della sentenza.
“ È una svolta epocale, non era mai successo che per una vicenda del lavoro fosse riconosciuto il dolo eventuale” ha dichiarato il pm Raffaele Guariniello al termine della lettura di sentenza, aggiungendo: “Diciamo che una condanna non è mai una vittoria, né una festa, però questa condanna può significare molto per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Processo Thyssenkrupp - Sentenza epocale
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Processo Thyssen Krupp - Sentenza Epocal
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Riprendendo un principio ormai consolidato la Corte afferma che, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare anche il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.
Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro s’instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, per la mancata inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche".
Cassazione IV Sezione Penale – n° 5013 d
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Cassazione sentenza del 31 gennaio 2010
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Con la sentenza n. 2135 del 31 gennaio 2011 la Cassazione Civile ha stabilito che il tempo occorrente per indossare i dispositivi di protezione individuale, quali nella fattispecie la divisa, il casco e le scarpe antinfortunistiche (c.d. "tempo-tuta"), deve essere retribuito.
Cassazione il tempo necessario per indos
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La Cassazione ha riconosciuto alla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la percentuale del 100% del danno biologico terminale per l'intensità delle sofferenze provate dalla vittima che ha percepito lucidamente l'approssimarsi della morte.
Con riferimento alle domande accolte dalla corte territoriale di risarcimento del danno esistenziale per perdita del rapporto parentale e del danno morale invocati dalla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, mentre ha negato il danno esistenziale (in quanto duplicazione del danno morale proprio già riconosciuto) ed il danno morale (in quanto duplicazione del danno biologico richiesto allo stesso titolo), ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale jure successionis, considerando, più che il lasso temporale tra l'infortunio e la morte, l'intensità delle sofferenze provate dalla vittima dell'illecito.
Sentenza Cassazione lavoro 1072-2011- ri
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OVE SIA STATO INDENNIZZATO DALL'INAIL, IL LAVORATORE CHE ABBIA SUBITO UN INFORTUNIO PUO' CHIEDERE ALL'AZIENDA SOLO IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 c.c. in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza; nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro.
Cassazione Sezione Lavoro n. 22561.pdf
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La Cassazione con Sentenza n. 38991 4 novembre 2010 ha condannato l'intero consiglio di amministrazione.
La Sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 ha condannato l'intero consiglio di amministrazione a rispondene in caso di gravi inadempienze sulla sicurezza (nel caso esposizione alle polveri di amianto). La Cassazione ha confermato le condanne dei membri del CdA e del direttore dello stabilimento indipendentemente dalle conoscenze del tempo. Inoltre ha dichiarato legittimo chiedere i danni morali da parte delle associazioni dei lavoratori
La Cassazione ha confermato le condanne dei membri del CdA e del direttore dello stabilimento indipendentemente dalle conoscenze del tempo.
Inoltre ha dichiarato legittimo chiedere i danni morali da parte delle associazioni dei lavoratori.
Sul tema pubblichiamo
- note dell'Avv. Rolando Dubini
- il testo della Sentenza n. 38991
Sentenza-Cassazione-Montefibre-38991-201
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Applicazione del D.Lgs. 231/01 agli infortuni sul lavoro Applicato a due società operanti in un Centro Interportuale Merci il regime della responsabilità amministrativa degli enti per un infortunio mortale. Alla base gravi violazioni in materia di valutazione dei rischi e appalti. Di A. Guardavilla.
Articolo di Punto Sicuro - Sentenza del
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Il servizio di prevenzione e protezione non esclude la responsabilità del datore
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La decisione della Cassazione penale Con la sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione, ha affermato che la designazione del responsabilità del servizio di prevenzione e protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente a una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. |
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Con la sentenza n. 27356 del 14 luglio 2010, emessa dalla IV° sezione penale, la Cassazione ha inoltre affermato che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esula il committente o il responsabile dei lavori dal verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Cassazione Penale, Sez. IV, 14 luglio 20
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Cassazione Civile, sez. Lavoro, 23 giugno 2010, n. 15202 - Indumenti (di lavoro)ad alta visibilità: DPI e lavaggio
Indumenti di lavoro DPI e lavaggi Cassa
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Con sentenza n. 18573/2007, la Corte di Cassazione ha affermato che è nulla la clausola del contratto collettivo che pone a carico dei lavoratori addetti al ritiro dei rifiuti solidi urbani il costo della pulizia degli indumenti di protezione forniti dall'azienda. Il lavaggio domestico degli abiti da lavoro, infatti, può comportare pericoli per la salute dei familiari e non è idoneo alla disinfezione dei capi con la conseguenze che il datore di lavoro deve essere condannato anche al risarcimento.
Sentenza Cassazione n. 18573-2007 Lavagg
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Cassazione Sezione Lavoro n. 22929
del 14 novembre 2005
E’ nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro.
L’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma dell’art. 379 del d. P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 626 del 1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni. I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno per l’inadempienza dell’azienda all’obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, in data 29 Gennaio 2010, ha emanato una sentenza, n. 7273, molto importante, perché ha sancito che il datore di lavoro su richiesta del RLS deve consegnare il DVR nella forma richiesta, sia essa cartacea o su supporto informatico.
Il caso di specie riguardava il ricorso avverso un decreto ingiuntivo opposto ad un supermercato obbligato a consegnare immediatamente al RLS il documento di valutazione rischi in forma cartacea relativo al punto vendita.
Tribunale Ordinario di Milano Sentenza 7
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Così deciso in Firenze, 5 marzo 2009
Rinascente, sentenza TAR Toscana su sgab
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Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza tribunale aprile 2006, II sezione penale (n.169/2006, presidente Baudi)McDonald’s non sarebbe in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro. L'eccessiva confusione di competenze tra i dipendenti non ha convinto i giudici.
Sicurezza a rischio per chi lavora in un McDonald's. L’ha stabilito la Corte d'Appello di Catanzaro, II sezione penale (n.169/2006, presidente Baudi) confermando la pronuncia di primo grado del tribunale di Cosenza. Nei McDonald’s sparsi nel mondo l'articolazione dei dipendenti è analoga: al vertice un manager, capo e responsabile; al di sotto i crew, ragazzi che fanno tutti tutto, dagli scontrini alla cassa alla preparazione dei cibi, al filtraggio dell'olio, alle pulizie.
Non c'è specializzazione né differenziazione un modello che ai giudici non è piaciuto, tanto da ravvisare motivi per riconoscere la responsabilità penale del gestore del McDonald's di Rende (Cs) .............
McDonald's non a norma Lg. 626.pdf
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SALUTE R
& L
SICUREZZA S






