GLOSSARIO SU SALUTE E SICUREZZA


ADDESTRAMENTO

(art. 2, lettera cc), D.lgs. 81/08): Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

L’ASPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D, Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

 

AGENTI BIOLOGICI (art. 267, lettera a), D.lgs. 81/081

Tutti i microrganismi anche se geneticamente modificati, coltura cellulare ed endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La classificazione degli agenti biologici è stata studiata valutandone la pericolosità per la salute del lavoratore e della popolazione generale. Sulla base del rischio infettivo per l’uomo, si distinguono in gruppi da 1 a 4

 

AGENTE CANCEROGENO (art. 234, lettera a), D.lgs. 81/08)

Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

 

AGENTI CHIMICI (art. 222, lettera a), D.lgs. 81/08)

Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

 

ATTREZZATURA DA LAVORO

Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

 

BUONE PRASSI (art. 2, lettera v), D.lgs. 81/08)

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

 

CANCEROGENO

Gli effetti cancerogeni sono provocati da quelle sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentare la frequenza statistica attesa.

 

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Documento del medico competente in cui sono segnati, oltre ai rischi a cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità 

 

COMMITTENTE

Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto 

 

DATORE DI LAVORO (DdL) (art. 2, lettera b), D.lgs. 81/08)

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

 

DECIBEL(dB)

Decima parte del Bel, unità di misura del suono o del rumore che può costituire una delle fonti inquinanti. Indica la grandezza di una quantità rispetto ad un valore di riferimento stabilito arbitrariamente, in termini di 10 volte il logaritmo (in base 10) del quoziente delle due quantità. In acustica il decibel misura il livello dell’intensità energetica dei suoni. La normativa italiana sul rumore negli ambienti di lavoro fissa Il valore limite (1) di esposizione giornaliera o settimanale al rumore a 87 decibel. (1)

 

DENUNCIA DI INFORTUNIO/DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Comunicazione che il datore deve inviare all’INAIL quando un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. Una denuncia simile deve essere inviata anche all’organo di vigilanza per gli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria.

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA

La dichiarazione di conformità CE è la dichiarazione del fabbricante che attesta il rispetto dei requisiti di essenziali di sicurezza. In questa dichiarazione il fabbricante dichiara che la macchina non pregiudica la sicurezza e la salute delle persone quando è debitamente installata, mantenuta in efficienza e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

 

DIRIGENTE (art. 2, lettera d), D.lgs. 81/08)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Documento che il Datore di lavoro deve compilare o far compilare ma che deve, comunque, sottoscrivere e tenere in ogni unità produttiva. Ai sensi del D.lgs. 81/08, art. 28, comma 2, il DVR deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) (art. 74, D.lgs. 81/08)

Si intende per dispositivo di protezione individuale, (contrariamente ai dispositivi di protezione collettivi che proteggono più individui come ad esempio un parapetto di protezione contro le cadute). di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (caschi, occhiali, imbragature, guanti scarpe ecc.)

Non costituiscono DPI:

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

 

ESPOSIZIONE

Si dice esposizione quando c’è un contatto tra un agente chimico o fisico e il lavoratore. Per es.: quando lavora in un ambiente rumoroso si dice che il lavoratore è esposto a rumore, quando manipola sostanze chimiche si dice che è esposto a queste... Si dice esposizione acuta quando avviene in un tempo breve o con alte dosi: gli effetti nocivi che possono esserci si dicono effetti acuti. Si parla di esposizione cronica invece quando il contatto avviene durante un tempo lungo: gli effetti sono effetti cronici.

 

FATTORE DI RISCHIO

Qualsiasi elemento, evento o condizione che può produrre danno alla salute della persona. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo: alcuni, come ad esempio il rumore, gli inquinanti chimici, le polveri, ecc. sono misurabili attraverso idonei strumenti; altri, invece, come ad esempio la cattiva organizzazione del lavoro, la fatica fisica, i ritmi di lavoro, ecc. possono essere individuati attraverso l’osservazione e la discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione.

 

FORMARE

Fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività, predisporre un processo attraverso il quale trasmettere l’uso degli attrezzi del mestiere, o di parte di essi, incidendo nella sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, con l’obiettivo di conseguire modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza.

 

FORMAZIONE (art. 2, lettera a) D.lgs. 81/08)

Per formazione si intende il processo educativo attraverso il quale si trasferiscono alle persone conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, compresa l‘identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.

 

FRASI DI RISCHIO (Frasi R)

Frasi standard, formate dalla lettera “R” e da un numero, che informano sui rischi specifici ai quali può essere sottoposto il lavoratore in presenza o durante l’uso di sostanze pericolose (tossico, irritante, corrosivo, comburente, infiammabile, nocivo). Sono riportate sull’etichetta e sulle schede di sicurezza dei prodotti e contengono informazioni concise ma ben definite (ad es. R45=Può provocare il cancro, R39= Pericolo di effetti irreversibili molto gravi). Sempre sui contenitori o sulle schede tecniche dei prodotti sono riportati anche i “Consigli di prudenza” denominati Frasi S ovvero sigle, formate dalla lettera “S” e da un numero, che forniscono indicazioni su come manipolare le sostanze con sicurezza (ad esempio, S22=Non respirare le polveri, S25=Evitare il contatto con gli occhi).

 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Giudizio che il medico competente dà dopo aver effettuato la visita medica e gli esami, in cui si specifica se il lavoratore è idoneo a svolgere una determinata mansione.

 

INFORMAZIONE (art. 2, lettera b), D.lgs. 81/08)

Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Rispetto alla formazione l’informazione quindi non è sufficiente all’acquisizione di competenze per comportarsi in sicurezza ma consente invece l’individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

Evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, una inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, una inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall’INAIL. (Vedi anche: rischio di infortunio in capoverso "fattori di rischio"; vedi anche "malattia professionale").

 

INAIL

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Agisce come un ente assicuratore dei datori di lavoro, i quali pagano una quota proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolgono. È l’ente che paga al lavoratore i giorni di assenza per infortunio o per malattia di origine lavorativa e che eroga la "pensione" di invalidità nei casi in cui gli infortuni o la malattia professionale abbiano provocato al lavoratore una invalidità.

 

INTERVENTI ORGANIZZATIVI DI PROTEZIONE

Interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraverso modificazioni dell’organizzazione del lavoro. Ad esempio: quando un utensile sia fonte di rischio per chi lo usa e non possa essere modificato può essere fatto usare per un tempo minore a ciascun lavoratore, alternando nell’uso.

 

INTERVENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE

Interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi di lavorare, cioè sulle procedure. Per es.: si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile o una sostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura.

 

INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE/PREVENZIONE TECNICA

Interventi che possono essere fatti sulle strutture di un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra lavorazioni diverse, trattamento antiscivolo di pavimenti ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arresto della macchina in caso di pericolo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate), sulle sostanze utilizzate (es. sostituzione di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione di sistemi di aspirazione vicino ai punti di emissione delle sostanze ecc.). In questi casi si dice che la prevenzione viene fatta "alla fonte", cioè proprio dove il rischio si produce.

 

INVALIDITÀ

Ridotta capacità di vita o di lavoro. Se è dovuta ad infortunio o malattia da lavoro viene riconosciuta dall'INAIL.

 

ISPETTORATO DEL LAVORO

È un ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza su alcuni aspetti della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Un tempo gestiva tutta la vigilanza ma da anni la gran parte delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono passate ai servizi di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni delle ASL.

 

ISPEZIONE

Intervento dell’ispettore del lavoro sul luogo di lavoro con lo scopo di verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

 

LAVORATORE (art. 2, lettera a), D.lgs. 81/08)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

 

LAVORATORE DIPENDENTE O SUBORDINATO

Qualsiasi persona che svolge il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro anche speciale. Sono lavoratori dipendenti anche: i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto, quando prestano attività per la società stessa;  gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

 

LAVORATORI INDICATI PER PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZE

Lavoratori che sono incaricati ed addestrati per queste emergenze all’interno dell’azienda

 

LINEE GUIDA

Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

LUOGHI DI LAVORO

Sono luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; si intendono anche i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale/

 

MALATTIA PROFESSIONALE

Alterazione dell’organismo contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni che può determinare la morte o invalidità/inabilità (temporanee o permanenti) e la cui causa determina lentamente il proprio effetto con azione ripetuta e prolungata.

 

MEDICO COMPETENTE (art. 2, lettera h), D.lgs. 81/08)

Medico specializzato in medicina del lavoro, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria è per tutti gli altri compiti descritti nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

MICROCLIMA

Si definisce “microclima” il complesso dei parametri fisici ambientali e dei fattori che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semichiuso, non necessariamente confinato, ad esempio un ambiente di lavoro

 

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Si effettua con la misurazione di inquinanti (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) presenti nell’ambiente di lavoro. Le misure servono per avere una valutazione quantitativa dell’esposizione dei lavoratori. Viene fatto con l’uso di attrezzature quali pompe per il prelievo di aria (che dopo sarà analizzata in laboratorio), fonometri per la misura del rumore, rilevatori di gas ecc.

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intende l’insieme delle operazioni di sollevamento, spinta, spostamento laterale, deposizione, trazione o sostegno di un carico effettuate ad opera di uno o più lavoratori, nell’ambito della loro attività lavorativa. Queste operazioni, per le loro caratteristiche intrinseche o a causa di condizioni ergonomiche sfavorevoli espongono il lavoratore al rischio di lesioni dorso-lombari, rischio che deve essere valutato correttamente e in tutti i suoi aspetti, al fine di poter garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della sicurezza. Il datore di lavoro è obbligato ad adottare:

  • le misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori;
  • le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale;
  • le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari;
  • la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.

 

PARI OPPORTUNITÀ

L’art. 3 della Costituzione delle Repubblica Italiana sancisce il principio di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di sesso: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. L’esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all’accesso nei pubblici uffici e alle cariche elettive che, attraverso le disposizioni di legge ordinarie e i regolamenti, specificano o danno attuazione all’uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l’istituzione di una Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto successivamente organo permanente. La legislazione vigente vieta espressamente qualsiasi discriminazione anche indiretta fondata sul sesso, la lingua o la religione che riguardi l’accesso al lavoro, l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, la progressione nella carriera e la retribuzione.

 

PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari

 

PERICOLO

Il pericolo è tutto ciò che può causare un danno: la proprietà o la qualità di una fonte (processo, attrezzatura, strumento, sostanza, agente chimico o fisico, ecc.) in grado di causare un danno alle cose o agli individui.

 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEE)

È lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi: – prevenire o limitare pericoli alle persone e beni; – coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; – individuare tutte le tipologie emergenze che possano verificarsi in Azienda – definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza

 

POSTURA

Il complesso delle posizioni e dei movimenti utilizzati per compiere la sequenza di azioni tecniche che caratterizzano un’attività.

 

PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

 

PREPOSTO (art. 2, lettera e), D.lgs. 81/08)

Il preposto (capo U.d.B./Reparto, responsabile ufficio, ecc) è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dai dirigenti o dal datore di lavoro controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Anche il preposto, per adempiere a questi compiti compiere, deve possedere poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico e specifiche competenze professionali, quindi deve ricevere un'adeguata e specifica formazione.

 

PREVENZIONE

Per prevenzione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi nei luoghi di lavoro.

 

PROTEZIONE

Per protezione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare che un rischio non eliminabile causi dei danni alle persone presenti nei luoghi di lavoro.

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (art. 2, lettera i), D.Lgs. 81/08)

Lavoratore che rappresenta i lavoratori in tutte le questioni relative all’igiene e la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Deve essere consultato dal datore di lavoro in alcune questioni, può esprimere delle osservazioni sui sistemi di prevenzione, partecipa alle riunioni periodiche del Servizio di prevenzione e protezione. Viene eletto dai lavoratori stessi o designato dalle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) ove presenti e deve ricevere dal datore di lavoro una formazione specifica

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Persona istituita per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, è previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti – nel caso in cui i lavoratori non eleggono un proprio rappresentante interno

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA R.S.U.

Organismo sindacale presente in ogni luogo di lavoro, pubblico e privato e costituito da persone elette da tutti i lavoratori come rappresentanti sindacali in azienda.

 

REGISTRO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il registro tenuto dal datore di lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno è stato abolito dal D.lgs. 151/2015, e sostituito dal “Cruscotto Infortuni”, accessibile da parte del Datore di lavoro e dai Servizi di prevenzione delle ATS. Questo non toglie agli RLS il diritto di ricevere per il tramite dei Datori di lavoro le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali come previsto dall’art. 50 c.1, lett. e) del D.lgs. 81/08 (nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro n. 6422 del 4 novembre 2016). Grava pertanto sui Datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate del “Cruscotto Infortuni”.

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE

L’RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32 D.lgs. 81/2008) designata dal datore di lavoro, a cui risponde. Coordina la strategia aziendale finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi, alla prevenzione delle patologie correlate al lavoro, alla promozione della salute dei lavoratori.

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder)

 

RISCHIO

Il rischio è la probabilità che il pericolo possa causare dei danni. Più precisamente, per rischio s’intende il prodotto dell’entità di un pericolo per la probabilità che l’evento pericoloso si verifichi, quindi la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione al pericolo.

 

RISCHIO CHIMICO

Quando si parla di rischio chimico ci si riferisce all’insieme dei rischi per la Salute e la Sicurezza connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi

 

RISCHIO ELETTRICO

Combinazione della probabilità e della gravità del possibile infortunio di una persona esposta a pericoli elettrici: shock elettrico e arco elettrico.

 

RISCHIO DI INCENDIO

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

 

RIUNIONE PERIODICA

Tutte le aziende con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare almeno una volta all’anno la Riunione periodica della sicurezza sul lavoro, indetta dal Datore di Lavoro ed a cui devono partecipare almeno: il Datore di lavoro o un suo rappresentante adeguatamente qualificato e con delega, il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’area di competenza, il Medico Competente ove nominato e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nell’ipotesi in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione, e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali.

 

Obbligatoria per aziende oltre 15 lavoratori

 

L’obbligo di effettuare la riunione per le aziende con almeno quindici lavoratori, non esclude la possibilità che, anche per le aziende di dimensioni più contenute, possa essere opportuno individuare degli specifici momenti di discussione per la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza, opportunità che comunque resta in capo al Rappresentante dei Lavoratori che ha facoltà, anche in aziende che impiegano fino a quindici lavoratori, di convocare la riunione nel caso vi siano aspetti urgenti e significativi da condividere e sui quali si renda necessario pervenire ad una o più decisioni condivise.

 

Nell’ottica di considerare sempre le disposizioni contenute dal Decreto 81/2008 come una base di partenza sulla quale sviluppare i programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza, piuttosto che un formale punto di arrivo rivolto all’adempimento degli obblighi di legge, è opportuno sottolineare che la periodicità definita dall’articolo 35 di un anno, decorre dalla data dell’ultima riunione periodica e va considerata come la soglia minima, che può avere frequenza più ravvicinata, a discrezione del Datore di Lavoro o di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti, qualora si rendesse necessario dover affrontare argomenti di prioritaria importanza e non differibili nel tempo riconducibili a significative variazioni dei livelli di rischio (comma 4, art. 35).

 

In proposito durante l’incontro si dovrà discutere dell’adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi in considerazione dell’evoluzione normativa, tecnologica e logistica dell’azienda, della congruità del protocollo di Sorveglianza Sanitaria in relazione ai Rischi definiti nel Documento stesso ed in considerazione dell’esito della Sorveglianza dell’anno precedente, e dell’andamento degli infortuni e/o delle denunce di malattie, della corretta scelta dei Dispositivi di Protezione professionale tenendo conto di quanto riferito dal Rappresentante di Lavoratori e, per suo tramite dai lavoratori stessi, dei programmi di formazione e informazione di tutti i soggetti destinatari anche in relazione agli sviluppi dei piani di formazione ministeriali o regionali e dei rischi emergenti.

 

La riunione infine è l’occasione per porre in discussione situazioni contingenti e per discutere costruttivamente eventuali situazioni che possano risultare oggetto di verifica interna, con l’obiettivo di individuare azioni di miglioramento e di elevare i livelli di prevenzione e protezione adottando misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico in considerazione di variazioni significative che possano avere alterato l’esposizione a rischi esistenti o introdotto nuovi rischi.

 

Verbale: Le risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi.

 

Sanzioni: Sono previste sanzioni amministrative in carico al Datore del Lavoro per la mancata organizzazione della riunione periodica e per mancata redazione del verbale fino a 7.233,60 euro, e sanzioni con ricadute nell’ambito penale per mancata effettuazione della riunione in caso di significative variazioni dei livelli di rischio, se da tale violazione ne derivano infortuni sul lavoro (comma 4).

 

SALUTE

Condizione di benessere fisico e psichico; normalità strutturale e funzionale dell’organismo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, definisce: "… stato di benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo"; il che non può essere garantito dalla semplice assenza di malattia. Più completa è la seguente definizione: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

 

SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda informativa che deve essere obbligatoriamente allegata a ogni sostanza o preparato chimico pericolosi. Riassume i rischi e le cautele nell’impiego, nello stoccaggio, nel trasporto e nello smaltimento. Sono riportate queste informazioni: l’identificazione del prodotto, la classificazione dell’eventuale pericolo, l’indicazione dei rischi più importanti per l’uomo e per l’ambiente, l’elenco delle misure d’emergenza e di primo soccorso, le indicazioni per la manipolazione, le caratteristiche di stabilità e reattività.

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Servizio interno dell'azienda costituito dalle persone che si occupano della prevenzione dai rischi in azienda, per mandato del datore di lavoro (al quale rimane comunque la responsabilità). In molte situazioni può essere costituito anche da una sola persona. In altri è il datore di lavoro stesso a svolgere le funzioni del servizio.

 

SICUREZZA

Condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

 

STRESS LAVORO CORRELATO

A partire dal gennaio 2011 è obbligatorio, per le aziende italiane, effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato (SLC). Lo Stress, di per sé, non è una malattia, bensì una condizione innescata nell'organismo umano da parte di una fonte o sollecitazione esterna, che comporta una serie di adattamenti che, se protratti nel tempo, possono assumere carattere di patologia.  Negli ambiti lavorativi, lo SLC si può definire come la percezione di squilibrio, avvertita dal lavoratore, quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste, diventando un rischio per la salute dell’individuo, sia di tipo psicologico che fisico, riducendo l’efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti……) Sono state prodotte, al momento, diverse linee guida per la valutazione aziendale del rischio connesso allo Stress Lavoro Correlato. Gli indicatori delle fonti di stress si dividono tra quelli relativi al contesto lavorativo e quelli riconducibili al vero e proprio contenuto del lavoro. I primi sono legati alla cultura e alla funzione organizzativa (problemi legati alla comunicazione, assenza di obiettivi professionali……), all'ambiguità nella definizione della carriera professionale e del ruolo all’interno dell’azienda e alle difficoltà a gestire i rapporti interpersonali sul luogo di lavoro. I secondi possono derivare dagli orari di lavoro particolarmente pesanti (es. I turni), carichi di lavoro eccessivi, a un’organizzazione del lavoro inadeguata rispetto alle competenze professionali e alle carenze infrastrutturali (es. Scarse condizioni igieniche, scarsa illuminazione, temperature disagevoli, spazi insufficienti……) 

 

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori (D.lgs. 81/2008), integrato dal decreto correttivo D. Lgs. 106/2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, che integra e sostituisce il precedente D.lgs. 626/94. Il Testo Unico prevede una semplificazione e una chiarificazione di alcune procedure e adempimenti, e migliora le principali norme sulla sicurezza, integrando i provvedimenti attuativi della normativa precedente 

 

TOSSICITÀ

Per tossicità acuta s’intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore. I criteri di classificazione delle sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta si basano su dati di letalità, cioè di mortalità immediata. Il concetto di tossicità non può quindi essere separato da quello di dose: praticamente tutte le sostanze possono provocare un danno su un organismo vivente, quello che permette di identificare una sostanza come tossica è la dose che provoca effetti nocivi.

 

UNITÀ PRODUTTIVA

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’azienda. Nella valutazione dei rischi si cercheranno tutti i possibili pericoli presenti, valutando come questi pericoli si possono trasformare in rischi e individuando quali lavoratori, possono subire conseguenze da questi rischi. Lo scopo della valutazione dei rischi è di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il programma delle misure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

 

VIDEOTERMINALE (VDT)

Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato (art. 173 del D. Lgs. 81/08)

 

VIDEOTERMINALISTA

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.lgs. 81/2008.

 

VIBRAZIONI MECCANICHE

Le vibrazioni meccaniche comprendono le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Le vibrazioni trasmesse al corpo intero comportano rischi di lombalgie e traumi del rachide